I sindacati firmatari del nuovo contratto (Cimo esclusa), siglato lo scorso 19 dicembre, sollecitano gli enti del Ssn a dare immediato seguito alle disposizioni economiche e normative stabilite dal nuovo accordo di lavoro. In ballo, oltre agli aumenti, anche gli arretrati maturati a decorrere dal gennaio 2016 e il ricongiungimento dei periodi di effettiva anzianità. In totale dovrebbero arrivare in busta paga mediamente circa 4.800 euro in più a testa.
Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata oggi dai sindacati medici e della dirigenza sanitaria del Ssn alle Direzioni Generali degli Enti Pubblici del Ssn per chiedere l'immediata applicazione del nuovo contratto firmato il 19 dicembre scorso.
Secondo le prime stime, in caso di applicazione del contratto già dal mese corrente, la busta paga di gennaio dovrebbe contenere mediamente circa 4.820 euro di arretrati che derivano dagli incrementi del tabellare dal 2016 al 2018 estendendosi al 2019.
Ecco la lettera:
Le sottoscritte OO. SS. della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, con la presente, chiedono l’immediata applicazione, sin dal corrente mese di Gennaio, di quanto previsto dal CCNL sottoscritto in via definitiva in data 19 Dicembre 2019, ai fini dell’adeguamento economico previsto e dell’erogazione in unica soluzione degli arretrati maturati a partire da Gennaio 2016.
Richiedono altresì l’immediata applicazione di tutti gli effetti economici e normativi che “decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione” secondo quanto previsto dal comma 2, art.2 del CCNL e di quelli che “decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 91, comma 1 art. 92, comma 1 art. 94, comma 1 art. 95 e comma 1 art. 96, con particolare riferimento a:
• ricongiungimento, anche attraverso auto-certificazione, dei “periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti di cui all’art. 1 (campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità” (art. 18 comma 4 e art 92 comma 1);
• adeguamento della retribuzione di posizione parte fissa secondo tempistica e valori riportati nella tabella dell’art. 91 comma 3 e modalità previste dall’art. 91 comma 5;
• piena e tempestiva applicazione della “clausola di garanzia” della retribuzione di posizione dei dirigenti prevista in prima applicazione dall’art. 92 comma 1 e successivi e con decorrenza prevista dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 1 art. 92, nei valori minimi previsti dal comma 2 e con diritto di “erogazione prevista dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di servizio dei 5, 15 e 20 anni sono maturati” art 92 comma 4;
• adeguamento delle indennità secondo maggiorazioni previste per quelle “di guardia e/o festive” art 26 comma 5, di rischio radiologico art 99, di ufficiale di polizia giudiziaria art. 100. a decorrore dall’anno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL secondo quanto previsto dal comma 2, art. 2.
Sollecitano, infine, l’avvio immediato della Contrattazione Collettiva Integrativa per la piena applicazione di tutti i restanti aspetti normativi modificati nel nuovo CCNL 2016/2108.
Ringraziando anticipatamente per l’attuazione di quanto sopra, inviano distinti saluti.
Carlo Palermo
ANAAO ASSOMED
Alessandro Vergallo
AAROI-EMAC
Corrado Bibbolino
FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)
Andrea Filippi
FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN
Aldo Grasselli
FVM Federazione Veterinari e Medici
Roberto Bonfili
UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA
Biagio Papotto
CISL MEDICI
Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata oggi dai sindacati medici e della dirigenza sanitaria del Ssn alle Direzioni Generali degli Enti Pubblici del Ssn per chiedere l'immediata applicazione del nuovo contratto firmato il 19 dicembre scorso.
Secondo le prime stime, in caso di applicazione del contratto già dal mese corrente, la busta paga di gennaio dovrebbe contenere mediamente circa 4.820 euro di arretrati che derivano dagli incrementi del tabellare dal 2016 al 2018 estendendosi al 2019.
Ecco la lettera:
Le sottoscritte OO. SS. della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, con la presente, chiedono l’immediata applicazione, sin dal corrente mese di Gennaio, di quanto previsto dal CCNL sottoscritto in via definitiva in data 19 Dicembre 2019, ai fini dell’adeguamento economico previsto e dell’erogazione in unica soluzione degli arretrati maturati a partire da Gennaio 2016.
Richiedono altresì l’immediata applicazione di tutti gli effetti economici e normativi che “decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione” secondo quanto previsto dal comma 2, art.2 del CCNL e di quelli che “decorrono dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 91, comma 1 art. 92, comma 1 art. 94, comma 1 art. 95 e comma 1 art. 96, con particolare riferimento a:
• ricongiungimento, anche attraverso auto-certificazione, dei “periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente, anche a tempo determinato, anche presso Aziende od Enti di cui all’art. 1 (campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea con o senza soluzione di continuità” (art. 18 comma 4 e art 92 comma 1);
• adeguamento della retribuzione di posizione parte fissa secondo tempistica e valori riportati nella tabella dell’art. 91 comma 3 e modalità previste dall’art. 91 comma 5;
• piena e tempestiva applicazione della “clausola di garanzia” della retribuzione di posizione dei dirigenti prevista in prima applicazione dall’art. 92 comma 1 e successivi e con decorrenza prevista dall’anno successivo a quello di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo” sottoscritta a Luglio 2019 secondo quanto previsto dal comma 1 art. 92, nei valori minimi previsti dal comma 2 e con diritto di “erogazione prevista dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di servizio dei 5, 15 e 20 anni sono maturati” art 92 comma 4;
• adeguamento delle indennità secondo maggiorazioni previste per quelle “di guardia e/o festive” art 26 comma 5, di rischio radiologico art 99, di ufficiale di polizia giudiziaria art. 100. a decorrore dall’anno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL secondo quanto previsto dal comma 2, art. 2.
Sollecitano, infine, l’avvio immediato della Contrattazione Collettiva Integrativa per la piena applicazione di tutti i restanti aspetti normativi modificati nel nuovo CCNL 2016/2108.
Ringraziando anticipatamente per l’attuazione di quanto sopra, inviano distinti saluti.
Carlo Palermo
ANAAO ASSOMED
Alessandro Vergallo
AAROI-EMAC
Corrado Bibbolino
FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)
Andrea Filippi
FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN
Aldo Grasselli
FVM Federazione Veterinari e Medici
Roberto Bonfili
UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA
Biagio Papotto
CISL MEDICI
FONTE: QUOTIDIANOSANITA.IT