Ti sei dimesso dal posto di lavoro? Sei stato licenziato dal datore di lavoro? Hai concluso consensualmente il rapporto di lavoro? Ti stai chiedendo cosa ti spetta a causa della cessazione del rapporto.
Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro è obbligato, in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, ad erogare al dipendente una somma di denaro, detta trattamento di fine rapporto, che è stata accantonata anno per anno e che viene pagata alla fine del rapporto lavorativo. Terminato il rapporto, il datore di lavoro consegna dunque al dipendente la busta paga Tfr nella quale sono evidenziate tutte le somme erogate a causa della cessazione del rapporto.
E’ particolarmente importante verificare, nella busta paga relativa alle competenze finali, come sono state calcolate dal datore di lavoro le tasse. Infatti, come vedremo, il Tfr gode di una tassazione agevolata ed è importante che il datore di lavoro abbia calcolato correttamente la relativa aliquota fiscale.
Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro è obbligato, in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, ad erogare al dipendente una somma di denaro, detta trattamento di fine rapporto, che è stata accantonata anno per anno e che viene pagata alla fine del rapporto lavorativo. Terminato il rapporto, il datore di lavoro consegna dunque al dipendente la busta paga Tfr nella quale sono evidenziate tutte le somme erogate a causa della cessazione del rapporto.
E’ particolarmente importante verificare, nella busta paga relativa alle competenze finali, come sono state calcolate dal datore di lavoro le tasse. Infatti, come vedremo, il Tfr gode di una tassazione agevolata ed è importante che il datore di lavoro abbia calcolato correttamente la relativa aliquota fiscale.
Cos’è il Tfr?
In Italia, esiste un istituto normativo nel rapporto di lavoro che rappresenta, secondo molti studiosi della materia, un unicum nel panorama internazionale: il trattamento di fine rapporto, meglio noto come Tfr.
Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che il dipendente matura in costanza di rapporto, ma che non viene erogata mese per mese insieme allo stipendio essendo, al contrario, accantonata e pagata solo alla fine del rapporto di lavoro.
Il Tfr ha una funzione di garanzia del lavoratore in caso di perdita del lavoro. Infatti, oltre alle forme di protezione sociale previste dallo Stato (come l’indennità di disoccupazione Naspi, erogata dall’Inps), in caso di perdita del lavoro il dipendente può contare su una somma di denaro, tanto maggiore quanto più lungo è stato il rapporto di lavoro, che gli permette di andare avanti per qualche tempo anche in assenza di un posto di lavoro.
La legge, a tal fine, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere un trattamento di fine rapporto.
A differenza della Naspi, che spetta solo in caso di perdita involontaria del lavoro, il Tfr spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto e, dunque, il lavoratore ne ha diritto in caso di:
Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che il dipendente matura in costanza di rapporto, ma che non viene erogata mese per mese insieme allo stipendio essendo, al contrario, accantonata e pagata solo alla fine del rapporto di lavoro.
Il Tfr ha una funzione di garanzia del lavoratore in caso di perdita del lavoro. Infatti, oltre alle forme di protezione sociale previste dallo Stato (come l’indennità di disoccupazione Naspi, erogata dall’Inps), in caso di perdita del lavoro il dipendente può contare su una somma di denaro, tanto maggiore quanto più lungo è stato il rapporto di lavoro, che gli permette di andare avanti per qualche tempo anche in assenza di un posto di lavoro.
La legge, a tal fine, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere un trattamento di fine rapporto.
A differenza della Naspi, che spetta solo in caso di perdita involontaria del lavoro, il Tfr spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto e, dunque, il lavoratore ne ha diritto in caso di:
- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni volontarie;
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Tfr: come si calcola
Il trattamento di fine rapporto, per espressa previsione di legge, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Capita spesso di chiedersi quali sono le somme erogate al dipendente che devono essere computate nel calcolo del Tfr.
La legge, da questo punto di vista, prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da inserire nella base di calcolo del Tfr comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Per comprendere quali somme vanno considerate e quali no, occorre consultare i Ccnl che, spesso, specificano che una certa indennità o un certo emolumento non deve essere computato nel calcolo del Tfr.
La legge prevede anche un meccanismo di rivalutazione del valore del Tfr. Più nel dettaglio, il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Capita spesso di chiedersi quali sono le somme erogate al dipendente che devono essere computate nel calcolo del Tfr.
La legge, da questo punto di vista, prevede che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua da inserire nella base di calcolo del Tfr comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Per comprendere quali somme vanno considerate e quali no, occorre consultare i Ccnl che, spesso, specificano che una certa indennità o un certo emolumento non deve essere computato nel calcolo del Tfr.
La legge prevede anche un meccanismo di rivalutazione del valore del Tfr. Più nel dettaglio, il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Tfr: quando deve essere pagato?
Come abbiamo visto, la legge afferma che il Tfr deve essere pagato quando cessa un rapporto di lavoro. Ne deriva che il momento storico in cui sorge l’obbligazione di pagare il Tfr è la data di cessazione del rapporto di lavoro.
E’ evidente che, di solito, il datore di lavoro ha bisogno di alcuni giorni per avere il tempo tecnico necessario ad effettuare il conteggio del Tfr spettante e la relativa aliquota fiscale da applicare al fine di calcolare correttamente le tasse da applicare al Tfr che, in qualità di sostituto di imposta, il datore di lavoro provvederà a trattenere dalla busta paga Tfr e versare al Fisco. Sono, dunque, tollerati i tempi tecnici necessari a porre in essere questi calcoli.
In certi casi, i Ccnl disciplinano in modo specifico le modalità di erogazione del Tfr ed i relativi tempi.
Ad esempio, il Ccnl Commercio [2] prevede che il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di legge e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto, dalla scadenza, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, il datore di lavoro paga il Tfr, insieme alle spettanze di fine rapporto, generalmente tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie del dipendente, al pari di ciò che avviene ogni mese per l’accredito dello stipendio mensile.
E’ evidente che, di solito, il datore di lavoro ha bisogno di alcuni giorni per avere il tempo tecnico necessario ad effettuare il conteggio del Tfr spettante e la relativa aliquota fiscale da applicare al fine di calcolare correttamente le tasse da applicare al Tfr che, in qualità di sostituto di imposta, il datore di lavoro provvederà a trattenere dalla busta paga Tfr e versare al Fisco. Sono, dunque, tollerati i tempi tecnici necessari a porre in essere questi calcoli.
In certi casi, i Ccnl disciplinano in modo specifico le modalità di erogazione del Tfr ed i relativi tempi.
Ad esempio, il Ccnl Commercio [2] prevede che il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di legge e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto, dalla scadenza, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, il datore di lavoro paga il Tfr, insieme alle spettanze di fine rapporto, generalmente tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie del dipendente, al pari di ciò che avviene ogni mese per l’accredito dello stipendio mensile.
Busta paga Tfr
Quando cessa un rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve pagare all’ex dipendente tutta una serie di prestazioni economiche che vengono dette competenze di fine rapporto.
Tra i pagamenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro ricordiamo:
Il pagamento di tutte queste spettanze finali avviene tramite elaborazione di una busta paga di fine rapporto, o busta paga Tfr, nella quale sono elencati tutti gli importi erogati ed il relativo trattamento fiscale. Questo aspetto è di particolare importanza. Infatti, la legge [3] prevede che il trattamento di fine rapporto sia assoggettato a tassazione (Irpef) con un sistema agevolato detto tassazione separata. Si tratta di un regime fiscale diverso rispetto a quello tradizionale, basato sugli scaglioni di reddito Irpef, che può essere applicato solamente ad alcune particolari tipologie di reddito.
In particolare, la tassazione separata è stata introdotta per quei casi in cui un certo reddito viene accumulato nel corso degli anni, come appunto il Tfr, e viene erogato e percepito dal lavoratore solo in un dato momento. Se non esistesse il sistema di tassazione della gestione separata, nell’anno in cui percepisce il Tfr, il lavoratore subirebbe un prelievo fiscale altissimo in quanto, con il sistema degli scaglioni, gran parte del Tfr risulterebbe assoggettato all’aliquota Irpef più “salata”, ossia quella del 43%. Tale sistema sarebbe ingiusto perchè, in realtà, il Tfr non è un reddito prodotto tutto insieme in un singolo anno ma è il frutto di un processo di accantonamento annuale che va avanti da anni.
Con la tassazione separata il Tfr viene assoggettato all’aliquota media applicata ai redditi del lavoratore negli ultimi anni.
E’ molto importante che il lavoratore analizzi con attenzione la busta paga Tfr anche per verificare le modalità di calcolo dell’aliquota fiscale applicata al Tfr.
Inoltre, è bene che il lavoratore verifichi che gli siano state correttamente erogate tutte le altre somme a lui spettanti a titolo di competenze di fine rapporto.
Tra i pagamenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro ricordiamo:
- la retribuzione relativa al mese in cui il rapporto di lavoro è cessato;
- i ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima e/o quattordicesima maturati);
- l’indennità sostitutiva del preavviso (solo in caso di dimissioni per giusta causa o di licenziamento e ad eccezione dell’ipotesi di licenziamento per giusta causa);
- l’indennità sostitutiva delle ferie accumulate e non godute;
- l’indennità sostitutiva dei permessi retribuiti accumulati e non goduti;
- i bonus maturati in corso d’anno, pro-quota.
Il pagamento di tutte queste spettanze finali avviene tramite elaborazione di una busta paga di fine rapporto, o busta paga Tfr, nella quale sono elencati tutti gli importi erogati ed il relativo trattamento fiscale. Questo aspetto è di particolare importanza. Infatti, la legge [3] prevede che il trattamento di fine rapporto sia assoggettato a tassazione (Irpef) con un sistema agevolato detto tassazione separata. Si tratta di un regime fiscale diverso rispetto a quello tradizionale, basato sugli scaglioni di reddito Irpef, che può essere applicato solamente ad alcune particolari tipologie di reddito.
In particolare, la tassazione separata è stata introdotta per quei casi in cui un certo reddito viene accumulato nel corso degli anni, come appunto il Tfr, e viene erogato e percepito dal lavoratore solo in un dato momento. Se non esistesse il sistema di tassazione della gestione separata, nell’anno in cui percepisce il Tfr, il lavoratore subirebbe un prelievo fiscale altissimo in quanto, con il sistema degli scaglioni, gran parte del Tfr risulterebbe assoggettato all’aliquota Irpef più “salata”, ossia quella del 43%. Tale sistema sarebbe ingiusto perchè, in realtà, il Tfr non è un reddito prodotto tutto insieme in un singolo anno ma è il frutto di un processo di accantonamento annuale che va avanti da anni.
Con la tassazione separata il Tfr viene assoggettato all’aliquota media applicata ai redditi del lavoratore negli ultimi anni.
E’ molto importante che il lavoratore analizzi con attenzione la busta paga Tfr anche per verificare le modalità di calcolo dell’aliquota fiscale applicata al Tfr.
Inoltre, è bene che il lavoratore verifichi che gli siano state correttamente erogate tutte le altre somme a lui spettanti a titolo di competenze di fine rapporto.
Tfr: è possibile chiedere una anticipazione?
La legge consente di derogare alla regola secondo cui il Tfr deve essere pagato tutto insieme alla fine de rapporto di lavoro. Infatti, il prestatore di lavoro, che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Per evitare problemi di cassa alle imprese, si prevede che le richieste siano soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
L’anticipazione del Tfr, inoltre, può essere richiesta solo se giustificata dalla necessità di:
I Ccnl possono prevede delle condizioni di miglior favore per la richiesta di anticipazione del Tfr e, in particolare, possono aumentare la percentuale delle domande accoglibili e prevedere altre causali giustificative che legittimano la richiesta di anticipazione.
Per evitare problemi di cassa alle imprese, si prevede che le richieste siano soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
L’anticipazione del Tfr, inoltre, può essere richiesta solo se giustificata dalla necessità di:
- eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
- L’anticipazione Tfr può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
I Ccnl possono prevede delle condizioni di miglior favore per la richiesta di anticipazione del Tfr e, in particolare, possono aumentare la percentuale delle domande accoglibili e prevedere altre causali giustificative che legittimano la richiesta di anticipazione.
FONTE: LALEGGEPERTUTTI.IT