In alcune buste paga fa capolino, tra le diverse voci presenti sul documento, anche una che fa riferimento a un “elemento perequativo”. Si tratta di una somma riconosciuta a specifiche categorie di lavoratori e con un ammontare fisso: nell’ultimo anno se ne è parlato spesso, annunciando cambiamenti e novità del caso. Se siete quindi abbastanza confusi sulla faccenda, non abbiate timore: in questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sull’elemento perequativo, le sue modalità di riscossione e come incidono anzianità e inquadramento.
Cos’è l’elemento perequativo
L’elemento perequativo è una voce economica della busta paga introdotta da alcuni contratti collettivi sia privati che pubblici per sostenere le retribuzioni dei lavoratori di aziende non interessate dalla contrattazione di secondo livello e che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base (superminimo, premi ecc.. ). L’elemento perequativo viene corrisposto con la retribuzione del mese di giugno. Si tratta di una cifra annua pari a 485,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR. Appurate queste nozioni fondamentali, capiamo quali sono le differenze specifiche dei settori pubblico e privato.
L’elemento perequativo nel settore privato
Per quanto riguarda i lavoratori del comparto metalmeccanico industria l’elemento perequativo è divenuto un elemento salariale annuale con il Contratto del 2008. Viene erogato a giugno di ogni anno con il valore fisso fino a concorrenza con eventuali erogazioni aggiuntive a quanto previsto dal CCNL, in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente a giugno, l’erogazione avverrà anticipatamente con le competenze di fine rapporto e in rapporto alla durata del servizio.
L’elemento perequativo non incide (non è compreso) sugli altri istituti contrattuali, compreso il Tfr, e non ha alcun rapporto con il livello di inquadramento del lavoratore. Secondo il criterio di maturazione e di erogazione fissato dal CCNL metalmeccanici l’elemento perequativo spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o simili e che nel corso dell’anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito premi, superminimi, o altri elementi retributivi soggetti a contribuzione o di una quota pari alla differenza per i lavoratori che abbiano un superminimo inferiore al valore di 485 euro annue.
L’elemento perequativo non incide (non è compreso) sugli altri istituti contrattuali, compreso il Tfr, e non ha alcun rapporto con il livello di inquadramento del lavoratore. Secondo il criterio di maturazione e di erogazione fissato dal CCNL metalmeccanici l’elemento perequativo spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o simili e che nel corso dell’anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito premi, superminimi, o altri elementi retributivi soggetti a contribuzione o di una quota pari alla differenza per i lavoratori che abbiano un superminimo inferiore al valore di 485 euro annue.
L’elemento perequativo nel settore pubblico
L’elemento perequativo è stato previsto nei CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 e prorogato nel 2019 . In particolare l’elemento perequativo è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati:
- articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
- articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
- articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
- articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.
Incidenza dell’elemento perequativo sulla pensione e inquadramento
Ai fini pensionistici l’Inps ha chiarito che l’elemento perequativo introdotto dai recenti CCNL dei comparti “Funzioni Centrali”, “Istruzione e Ricerca”, “Funzioni Locali”, “Sanità” è imponibile ai fini pensionistici e concorre, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Tuttavia tale somma non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia e non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla. Infine, l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
Tuttavia tale somma non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia e non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla. Infine, l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
FONTE: QUIFINANZA.IT