La Cassa Integrazione Ordinaria 2020, cd. CIGO è una forma di sostegno economico erogata dall’INPS al fine di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di imprese in difficoltà che si trovano costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa del permanere di una crisi economica che non permette di mantenere i soliti ritmi produttivi.
Lo scopo di autorizzare l’accesso a questo tipo di ammortizzatore sociale alle aziende in difficoltà ha l’obiettivo di aiutare per un certo periodo di tempo, l’attività lavorativa eliminando il costo della manodopera non utilizzata per riammetterla poi successivamente, una volta superato il periodo di crisi.
In altre parole, la CIG consente di mantenere il personale in azienda garantendo il mantenimento del posto di lavoro e parzialmente la copertura della retribuzione ed allo stesso tempo permette la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Vediamo ora tutte le novità Cassa integrazione ordinaria 2020, straordinaria e in deroga a partire dal 1° gennaio 2020.
Vi ricordiamo che per effetto del primo decreto Coronavirus 2020 molto imprese potranno ricorrere all'ammortizzatore sociale.
Lo scopo di autorizzare l’accesso a questo tipo di ammortizzatore sociale alle aziende in difficoltà ha l’obiettivo di aiutare per un certo periodo di tempo, l’attività lavorativa eliminando il costo della manodopera non utilizzata per riammetterla poi successivamente, una volta superato il periodo di crisi.
In altre parole, la CIG consente di mantenere il personale in azienda garantendo il mantenimento del posto di lavoro e parzialmente la copertura della retribuzione ed allo stesso tempo permette la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Vediamo ora tutte le novità Cassa integrazione ordinaria 2020, straordinaria e in deroga a partire dal 1° gennaio 2020.
Vi ricordiamo che per effetto del primo decreto Coronavirus 2020 molto imprese potranno ricorrere all'ammortizzatore sociale.
Cassa integrazione Ordinaria novità decreto Cura Italia:
Cassa Integrazione in Deroga 2020: come funziona e novità nuovo decreto Cura Italia approvato il 16 marzo, il nuovo decreto economico.
La viceministro Castelli ha confermato che nel decreto Cura italia ci saranno interventi fiscali per sostenere l'economia.
In particolare nel nuovo decreto 16 marzo ci sarà un grande blocco di misure per tutta Italia di:
La viceministro Castelli ha confermato che nel decreto Cura italia ci saranno interventi fiscali per sostenere l'economia.
In particolare nel nuovo decreto 16 marzo ci sarà un grande blocco di misure per tutta Italia di:
- cassa integrazione, le cui modalità di applicazione e durata si capiranno meglio dopo la pubblicazione del decreto-legge.
- cassa integrazione in deroga per le aziende sotto i 6 dipendenti, in modo da garantire in tutta Italia la cassa integrazione per quelle persone che lavorano in un contesto più piccolo. La CIGD sarà estesa a tutti i lavoratori dipendenti, anche agricoli, non coperti dalla cig ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà. Quest'ultima misura, ancora in via di definizione, varrebbe per la durata dello stop lavorativo e non più di nove settimane.
Cassa integrazione: cos'è e come funziona?
Che cos'è cassa integrazione?
La CIG, cassa integrazione è un armotizzatore sociale conosciuto tecnicamente "trattamento di integrazione salariale" è un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti, con almeno 3 mesi di anzianità lavorativa, fatta eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Quando un'azienda presenta domanda di CIG e le viene concessa dall'INPS sulla base di accordi sindacali e regionali, è lo Stato che si fa carico di pagare la retribuzione al lavoratore, in misura pari all'80% dello stipendio e in funzione delle ore non lavorate.
Come funziona la cassa integrazione?
Quando un'impresa fa richiesta di CIG e le viene concessa, è obbligata a versare un contributo ordinario sotto forma di tassazione della retribuzione, e un contributo addizionale del 9% sulle ore non retribuite per il 1° anno di integrazione, 12% per il 2° anno e 15% oltre il secondo anno ma entro i 5 anni. (contributo non dovuto se la CIG è a seguito eventi inevitabili come ad esempio disastri ambientali). Prima invece, tale contributo aggiuntivo era del 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e l’8% per le aziende che impiegavano più di 50.
Una novità importante, introdotta dal decreto Jobs Act 148/2015 CIG, è il divieto di autorizzare la CIG a zero ore dal 2017 per tutto il periodo di integrazione salariale, ciò significa che non è possibile che un'azienda sotto cassa integrazione possa rimanere formalmente aperta senza lavoratori che vi lavorino e che siano totalmente a carico dello Stato.
La CIG, cassa integrazione è un armotizzatore sociale conosciuto tecnicamente "trattamento di integrazione salariale" è un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti, con almeno 3 mesi di anzianità lavorativa, fatta eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Quando un'azienda presenta domanda di CIG e le viene concessa dall'INPS sulla base di accordi sindacali e regionali, è lo Stato che si fa carico di pagare la retribuzione al lavoratore, in misura pari all'80% dello stipendio e in funzione delle ore non lavorate.
Come funziona la cassa integrazione?
Quando un'impresa fa richiesta di CIG e le viene concessa, è obbligata a versare un contributo ordinario sotto forma di tassazione della retribuzione, e un contributo addizionale del 9% sulle ore non retribuite per il 1° anno di integrazione, 12% per il 2° anno e 15% oltre il secondo anno ma entro i 5 anni. (contributo non dovuto se la CIG è a seguito eventi inevitabili come ad esempio disastri ambientali). Prima invece, tale contributo aggiuntivo era del 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e l’8% per le aziende che impiegavano più di 50.
Una novità importante, introdotta dal decreto Jobs Act 148/2015 CIG, è il divieto di autorizzare la CIG a zero ore dal 2017 per tutto il periodo di integrazione salariale, ciò significa che non è possibile che un'azienda sotto cassa integrazione possa rimanere formalmente aperta senza lavoratori che vi lavorino e che siano totalmente a carico dello Stato.
Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga:
La Cassa Integrazione può avere diverse forme ORDINARIA (CIGO) e STRAORDINARIA (CIGS) e in DEROGA CIGD.
Cassa Integrazione Ordinaria: quando la CIGO è rivolta alle aziende industriali non edili (Gestione ordinaria - Legge n. 164 del 20/5/1975) ed alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia (Gestione edilizia – Legge n. 77 del 3/2/1963 e successive modifiche – circ. n. 51306 G.S. del 19/2/1964 e Legge n. 427 del 6/8/1975).
Cassa Integrazione Straordinaria: quando l’intervento CIGS è rivolta alle aziende che subiscono un processo di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ad esclusione a partire dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo, ciò significa che se l’azienda chiude, ai lavoratori spetta l'indennità di disoccupazione.
Cassa integrazione in deroga, CIGD: quando in deroga alle norme di integrazione salariale, tale ammortizzatore è riconosociuto ad aziende escluse o che hanno terminato la CIGO e la CIGS.
La durata massima nel 2020 per la Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga:
Per la causale di contratto di solidarietà, il trattamento di integrazione straordinario non può avere una durata superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, fermo restando che in tale ipotesi la durata di tale trattamento è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi.
Fondi di solidarietà e nel Fis, la durata massima dei trattamenti è indicata in riferimento al quinquennio mobile.
Cassa Integrazione Ordinaria: quando la CIGO è rivolta alle aziende industriali non edili (Gestione ordinaria - Legge n. 164 del 20/5/1975) ed alle aziende industriali ed artigiane dell’edilizia (Gestione edilizia – Legge n. 77 del 3/2/1963 e successive modifiche – circ. n. 51306 G.S. del 19/2/1964 e Legge n. 427 del 6/8/1975).
Cassa Integrazione Straordinaria: quando l’intervento CIGS è rivolta alle aziende che subiscono un processo di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale ad esclusione a partire dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo, ciò significa che se l’azienda chiude, ai lavoratori spetta l'indennità di disoccupazione.
Cassa integrazione in deroga, CIGD: quando in deroga alle norme di integrazione salariale, tale ammortizzatore è riconosociuto ad aziende escluse o che hanno terminato la CIGO e la CIGS.
La durata massima nel 2020 per la Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga:
- durata CIGO 2020: Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini (nonché le imprese ex articolo 10, comma 1, lettere n e o, D.Lgs. 148/2015), i trattamenti ordinari e straordinari non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile;
- durata CIGS 2020: Per la causale di riorganizzazione aziendale (Cigs), per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
Per la causale di contratto di solidarietà, il trattamento di integrazione straordinario non può avere una durata superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, fermo restando che in tale ipotesi la durata di tale trattamento è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi.
Fondi di solidarietà e nel Fis, la durata massima dei trattamenti è indicata in riferimento al quinquennio mobile.
Cassa Integrazione Ordinaria 2020 INPS durata:
La durata massima CIGO 2020 è:
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale ( CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile:
Oppure 30 mesi per le seguenti imprese:
Cassa Integrazione straordinaria con contratti di solidarietà, il limite massimo passa a 36 mesi in 5 anni, poiché la durata di suddetti contratti viene calcolata della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
- fino a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane;
- più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
- qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale ( CIGS) non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile:
Oppure 30 mesi per le seguenti imprese:
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane, che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
Cassa Integrazione straordinaria con contratti di solidarietà, il limite massimo passa a 36 mesi in 5 anni, poiché la durata di suddetti contratti viene calcolata della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Contributo ordinario CIGO aziende:
Il contributo ordinario CIGO deve essere versato dalle aziende sotto forma di tassazione, a prescindere dalla fruizione o meno dell'ammortizzatore sociale ed è pari a:
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
A quali lavoratori spetta la cassa integrazione ordinaria?
La Cassa integrazione ordinaria 2020 spetta alle seguenti categorie di lavoratori: operai, impiegati, intermedi, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, pureché con contratto subordinato, compreso l'apprendistato professionalizzante.
Lavoratori esclusi:
La CIGO nn spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
dirigenti;
apprendisti per la qualifica e il diploma professionale;
apprendistato di alta formazione e ricerca;
lavoranti a domicilio;
lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;
lavoratori distaccati presso aziende beneficiarie delle integrazioni salariali, esclusi in quanto a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda di origine;
lavoratori intermittenti nel caso in cui siano chiamati dopo la sospensione dell’attività lavorativa: non esiste in questo caso una retribuzione da integrare;
collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto lavoratori non "subordinati".
autisti dipendenti del titolare di impresa o della sua famiglia;
personale religioso;
lavoratori dei porti per i quali vige la corresponsione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale;
lavoratori che rifiutano di partecipare a corsi di qualificazione professionale.
Lavoratori esclusi:
La CIGO nn spetta alle seguenti categorie di lavoratori:
dirigenti;
apprendisti per la qualifica e il diploma professionale;
apprendistato di alta formazione e ricerca;
lavoranti a domicilio;
lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;
lavoratori distaccati presso aziende beneficiarie delle integrazioni salariali, esclusi in quanto a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda di origine;
lavoratori intermittenti nel caso in cui siano chiamati dopo la sospensione dell’attività lavorativa: non esiste in questo caso una retribuzione da integrare;
collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto lavoratori non "subordinati".
autisti dipendenti del titolare di impresa o della sua famiglia;
personale religioso;
lavoratori dei porti per i quali vige la corresponsione di un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale;
lavoratori che rifiutano di partecipare a corsi di qualificazione professionale.
Aziende ammesse alla Cassa integrazione ordinaria 2020:
Le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori:
Al di fuori dei suddetti casi relativi ad eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare:
- Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;
- Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all'armamento ferroviario;
- Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Al di fuori dei suddetti casi relativi ad eventi oggettivamente non evitabili, il trattamento di CIGO può durare:
- 3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi al ricorrere di determinate circostanze);
- 12 mesi in due anni se applicato in modo non continuativo.
CIGO e CIG apprendisti 2020:
CIGO e CIGS apprendistato 2020: La cassa integrazione ordinaria e strordinaria 2020 è riconosciuta anche agli apprendisti con con contratto di apprendistato professionalizzante che abbiano un'anzianità lavorativa almeno di 90 giorni e che siano:
Inoltre. dal momento che il fine ultimo dell'apprendistato è la formazione, è stato previsto che in sede di ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato venga prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
- Apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alla CIGO, possono fruire solo della cassa integrazione ordinaria;
- Apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere solo alla CIGS, è riconosciuta l'integrazione salariale solo se l’intervento è stato richiesto per la causale di crisi aziendale (art. 21, co. 1, lett. B);
- Apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere sia alla CIGO che CIGS, è riconosciuta esclusivamente la cassa integrazione ordinaria
Inoltre. dal momento che il fine ultimo dell'apprendistato è la formazione, è stato previsto che in sede di ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato venga prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria come si calcola?
Per calcolare la retribuzione del lavoratore posto in Cassa Integrazione Ordinaria si deve prendere come riferimento la retribuzione lorda mensile comprensiva di indennità percepite dal lavoratore per effetto delle particolari prestazioni di lavoro quali per esempio:
Su tale retribuzione lorda, va calcolato l’80% della integrazione salariale, non è oggi essenziale in quanto, ad eccezione dei lavoratori inquadrati nel livelli più bassi e che non hanno integrazioni di premi o simili a livello aziendale, il valore di cassa da erogare non può superare il limite massimo mensile, variabile secondo la retribuzione di riferimento, stabilita annualmente con decreto ministeriale.
- maggiorazioni di turno;
- straordinari;
- indennità varie, comprese eventuali indennità di trasporto;
- tredicesima;
- premi.
Su tale retribuzione lorda, va calcolato l’80% della integrazione salariale, non è oggi essenziale in quanto, ad eccezione dei lavoratori inquadrati nel livelli più bassi e che non hanno integrazioni di premi o simili a livello aziendale, il valore di cassa da erogare non può superare il limite massimo mensile, variabile secondo la retribuzione di riferimento, stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Cassa integrazione Ordinaria retribuzione 2020:
Lo stipendio medio di un lavoratore posto dall’azienda in Cassa Integrazione Ordinaria è pari all’80% della retribuzione, ridotta dell’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti, pari al 5,84%, che sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale, ma, comunque, non oltre le 40 ore settimanali. Il trattamento è erogato nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato.
Cassa integrazione ordinaria retribuzione 2020:
I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali spetta un importo pari a 1.127,87€ e a 1.355,58 a seconda rispettivamente la retribuzione è inferiore o superiore a 2.159,48€. Questi trattamenti godono, infatti, di una maggiorazione del 20% rispetto all'integrazione salariale ordinaria.
Cassa integrazione ordinaria retribuzione 2020:
- 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro;
- 939,89 euro per retribuzioni inferiori a 2.159,48 euro.
I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali spetta un importo pari a 1.127,87€ e a 1.355,58 a seconda rispettivamente la retribuzione è inferiore o superiore a 2.159,48€. Questi trattamenti godono, infatti, di una maggiorazione del 20% rispetto all'integrazione salariale ordinaria.
Calcolo CIGO in Busta Paga:
Nel calcolo in busta paga cassa integrazione ordinaria, si prende in considerazione la retribuzione lorda CIGO devono essere computati nella busta paga dei lavoratori cassaintegrati gli elementi essenziali della retribuzione quali:
e gli Elementi accessori della retribuzione quali:
- paga base per gli operai/stipendio base per gli impiegati e i quadri
- indennità di contingenza
- aumenti periodici di anzianità
- aumenti contrattuali
- Tredicesima e Quattordicesima: solo se l’importo dell’integrazione calcolata nella misura dell’80% della retribuzione è inferiore al massimale
e gli Elementi accessori della retribuzione quali:
- maggiorazioni per turno
- indennità di trasferta
- indennità di mensa
- indennità di cassa
- indennità di trasporto
- lavoro straordinario
Calcolo giorni festivi
Per i lavoratori in CIGO e retribuiti in misura fissa oraria: Le festività che ricadono nel periodo di Cassa Integrazione Oraria e in giorni lavorativi sono sempre a carico del datore di lavoro come anche il 1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono e infrasettimanali quando cadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece a carico dell’INPS e quindi integrabili le festività che cadono oltre le prime due settimane di cassa Integrazione Ordinaria.
Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile: le festività, ricadenti nell’ambito di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa per CIGO, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.
Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile: le festività, ricadenti nell’ambito di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa per CIGO, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.
Come si calcola la Malattia?
- cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore: la malattia che cade durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a 0 ore non è indennizzabile, pertanto, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.
- cassa integrazione guadagni ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia): per i lavoratori ad orario ridotto le giornate di malattia non sono mai indennizzabili con il trattamento CIGO.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il lavoratore dichiarato inabile al lavoro a causa di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale o ad una ricaduta collegata all’infortunio, il periodo di Cassa Integrazione e l’integrazione salariale, viene sospeso e sostituito dall’indennità temporanea INAIL.
Se il contratto di lavoro lo prevede, si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.
Se il contratto di lavoro lo prevede, si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.
Congedo Straordinario
Totale sospensione dell’attività lavorativa: il lavoratore in CIGO a zero ore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario.
Se la richiesta di congedo straordinario è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO a zero ore: il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario.
Se la richiesta è presentata durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della CIGO ad orario ridotto: il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIGO per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Se la richiesta di congedo straordinario è precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO a zero ore: il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario.
Se la richiesta è presentata durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della CIGO ad orario ridotto: il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIGO per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Maternità, assemblea e sciopero
Nel periodo di Cassa Integrazione Ordinaria a Zero ore il lavoratore non matura giorni di ferie mentre maturano in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria ad orario ridotto nei giorni in cui il lavoratore presta la normale attività lavorativa. Non sono altresì indennizzabili perché già coperti da indennità a carico dell’Inps:
La legge prevede il godimento da parte dei lavoratori di tutte le ferie arretrate prima di accedere alla CIGO, vengono escluse dall’obbligo del godimento prima della CIG le ferie già predisposte nel calendario annuo.
- Infortunio sul lavoro;
- Maternità;
- Congedo matrimoniale;
- Donazione di sangue;
- Assemblea;
- Sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIGO e il lavoratore vi aderisca con una dichiarazione scritta al datore di lavoro;
- Attività di volontariato.
La legge prevede il godimento da parte dei lavoratori di tutte le ferie arretrate prima di accedere alla CIGO, vengono escluse dall’obbligo del godimento prima della CIG le ferie già predisposte nel calendario annuo.
FONTE: THEITALIANTIMES.IT