Giovedì, 28 Marzo 2024

Ferie nel contratto autoferrotranvieri Mobilità TPL: normativa e fruizione

Ai lavoratori del settore autoferrotranvieri Mobilità TPL spettano 25 giorni lavorativi di ferie fino al 20° anno incluso di anzianità di servizio e 26 giorni lavorativi di ferie per i lavoratori con anzianità di servizio superiore al 20° anno oppure per i lavoratori retribuiti con il parametro pari o superiore a 202. In aggiunta ha diritto a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per ex festività soppresse.

La fruizione delle ferie è obbligatoria per almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione. A decidere le ferie è il datore di lavoro ma in accordo con il lavoratore. Vediamo tutti gli aspetti della normativa ferie autoferrotranvieri, anche relativi alla retribuzione e le assenze da lavoro.

Le ferie secondo la normativa del contratto autoferrotranvieri TPL – Mobilità sono pari a 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino a 20° anno incluso e di 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20º anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta il lavoratore ha diritto a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse.

Normativa ferie autoferrotranvieri. E’ quanto previsto dall’art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall’art.. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall’art. 5 del CCNL del 2000.

Durante le ferie godute il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l’indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga. Ogni giorno di ferie dà diritto al totale della retribuzione diviso il divisore 30, ossia una giornata retribuita.

Vediamo tutte le informazioni utili per il calcolo e la fruizione delle ferie nell’ambito del contratto autoferrotranvieri Mobilità TPL a livello nazionale.

Coloro che hanno una contrattazione di secondo livello, devono seguire la disciplina delle ferie inclusa nell’accordo specifico.

A chi spettano 26 giorni lavorativi di ferie

Vediamo le ferie maturate in un anno dai lavoratori. Spettano 26 giorni lavorativi di ferie senza anzianità di servizio per i seguenti lavoratori autoferrotranvieri settore Mobilità TPL:

  • Parametro 250 – Resp. unità amm.va/tecnica complessa;
  • Parametro 230 – Professional/Capo unità organ.va amm.va/tecnica;
  • Parametro 210 – Coordinatore di Esercizio/Coordinatore/Coordinatore ferroviario (posizione 2);
  • Parametro 205 – Capo unità tecnica/Coordinatore di Ufficio;
  • Parametro 202 – Coordinatore ferroviario (posizione 1);
  • Parametro 190 – Tecnico di bordo/Macchinista con posizione 4 (dopo 21 anni di condotta effettiva);
  • Parametro 183 – Operatore di esercizio con posizione 4 (dopo 21 anni di guida effettiva).

Spettano, invece, 26 giorni lavorativi di ferie con anzianità di servizio superiore al 20° anno (o di almeno 21 anni di servizio) per tutti gli altri parametri.

A chi spettano 25 giorni lavorativi di ferie

Spettano 25 giorni lavorativi di ferie fino al 20° anno incluso di anzianità ai seguenti lavoratori autoferrotranvieri settore Mobilità TPL:

  • Parametro 193 – Specialista tecnico/amm.vo/Addetto all'Esercizio/Capo stazione/Assistente Coordinatore;
  • Parametro 188 – Capo Operatori;
  • Parametro 183 – Macchinista (posizione 3);
  • Parametro 180 – Operatore Certificatore;
  • Parametro 178 – Coordinatore della Mobilità;
  • Parametro 175 – Collaboratore di ufficio/Operatore di Esercizio (posizione 3);
  • Parametro 170 – Operatore Tecnico/Addetto alla mobilità;
  • Parametro 165 – Macchinista (posizione 2) / Capo Treno (posizione 3);
  • Parametro 160 – Operatore Qualificato (posizione 2);
  • Parametro 158 – Operatore di Gestione/di Esercizio (posizione 2) / di Movimento e Gestione/Capo treno (posizione 2);
  • Parametro 155 – Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 2);Parametro 154 – Assistente alla clientela;
  • Parametro 153 – Macchinista (posizione 1);
  • Parametro 151 – Operatore Qualificato della Mobilità;
  • Parametro 145 – Operatore F.T.A. (posizione 2);
  • Parametro 143 – Operatore di Stazione (posizione 2);
  • Parametro 140 – Operatore Qualificato di Ufficio (posizione 1) / Operatore di Esercizio (posizione 1) / Operatore qualificato (posizione 1) / Capo treno (posizione 1);
  • Parametro 139 – Operatore di stazione (posizione 1);
  • Parametro 138 – Operatore della mobilità;
  • Parametro 135 – Capo squadra operatori di manovra/Operatore di Scambi di cabina;
  • Parametro 130 – Operatore di ufficio/Op. di manutenzione;
  • Parametro 129 – Collaboratore di Esercizio;
  • Parametro 123 – Operatore di manovra;
  • Parametro 121 – Capo squadra ausiliari;
  • Parametro 116 – Operatore generico;
  • Parametro 110 – Ausiliario;Parametro 100 – Ausiliario generico.

Oltre i 20 anni di anzianità di servizio, ai lavoratori in elenco verrà aggiunto il giorno di ferie maturato in più, avendo diritto dopo il 20° anno di servizio, quindi a partire dal 21° anno di anzianità, alla maturazione di 26 giorni di ferie annuali e quindi 2,167 giorni di ferie mensili.

Ex festività soppresse: ulteriori 4 giorni di ferie o permesso retributivo

Va aggiunto che dal 1 gennaio 2016, "ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)".

La normativa prevede che "Se per esigenze di servizio i permessi o le ferie di cui sopra non possono essere usufruiti entro l’anno di riferimento, viene corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie".

Maturazione e fruizione delle ferie autoferrotranvieri

I lavoratori che hanno diritto a 25 giorni di ferie maturati all’anno, maturano 2,083 giorni di ferie retribuite in un mese, mentre coloro che hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali maturano 2,1667 giorni di ferie al mese.

25 o 26 giorni lavorativi: cosa significa. Il CCNL parla di maturazione di 25 o 26 “giorni lavorativi”. Questo significa che i giorni di riposo settimanale, o comunque tutti i giorni non lavorativi, non vanno scalati dalle ferie.

Laddove il lavoratore abbia 25 o 26 giorni ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse esposte unitamente in busta paga, avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite, quindi maturerà ogni mese rispettivamente 2,4167 giorni di ferie o 2,5 giorni di ferie al mese.

Il contratto collettivo in tema di fruizione delle ferie stabilisce che “Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due)”.

Questo vuol dire che verrà scalato 1 giorno di ferie in caso di orario di lavoro su 6 giorni su 7, mentre per coloro che lavorano 5 giorni su 7 alla settimana, ogni giorno di ferie verrà scalato come 1,2. Mentre la maturazione delle ferie è sempre di 25 o 26 giorni annui, ossia 2,083 o 2,1667 giorni di ferie al mese.

Fruizione delle ferie: chi decide

Il lavoratore matura 25 o 26 giorni lavorativi secondo il contratto collettivo degli autoferrotranvieri Mobilità TPL. Ma a disciplinare le ferie è sia la Costituzione che la legge.

La Costituzione all’articolo 36 stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Ossia le ferie sono obbligatorie, servono per il recupero psico-fisico del lavoratore e non possono essere monetizzate, se non al termine del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che non concede le ferie al dipendente, rischia pesanti sanzioni e il risarcimento del danno per ferie non godute da parte del lavoratore.

A decidere il periodo di ferie è il datore di lavoro, ma il codice civile all’art. 2109 richiede inoltre che il periodo annuale di ferie retribuito sia “possibilmente continuativo”, quindi pone un limite al datore di lavoro, che deve quindi concordare con il lavoratore il periodo feriale.

Ad indicare quali periodi devono essere sostanzialmente scelti in accordo con il lavoratore è l’art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2013 e il Ministero del lavoro. La legge dice che le ferie non devono essere inferiori alle quattro settimane annue e il Ministero del lavoro stabilisce che vanno godute in tre periodi diversi:

2 settimane nel corso dell’anno di maturazione e su richiesta del lavoratore devono essere consecutive (es. normalmente nel mese di agosto);

Ulteriori 2 settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro i 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione;

Un terzo periodo è quello relativo alle eventuali altre ferie, oltre quelle minime di quattro settimane, attribuite dai contratti collettivi.

Ferie maturate e assenze

Il contratto degli autoferrotranvieri Mobilità TPL stabilisce che “Le ferie saranno ridotte, in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per:

  • aspettativa o per permesso non retribuito,
  • per chiamata di leva,
  • per richiamo alle armi,
  • per provvedimenti disciplinari definitivi,
  • per detenzione”.
  • Le assenza dovute ad infortunio sul lavoro non produrranno alcuna riduzione delle ferie.

Le assenza per altri motivi verificatesi nel corso dell'anno solare al quale si riferiscono non daranno luogo a riduzioni, se non superano nell'anno i 180 giorni.

La franchigia non opererà qualora tali assenze superino complessivamente i 180 giorni; in tal caso, le ferie saranno ridotte proporzionalmente all'intera durata delle assenze. Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata”.

Maturazione ferie e rapporto iniziato o finito durante l’anno

Il contratto autoferrotranvieri Mobilità TPL stabilisce che “In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero”.

In altre parole, il lavoratore matura 2,083 giorni di ferie, se ha diritto a 25 giorni di ferie annue, o 2,1667 giorni di ferie, se ha diritto a 26 giorni di ferie annue, al superamento di almeno 15 giorni di rapporto di lavoro, quindi conteggiando per intero le frazioni di mese.

 

FONTE:   FANPAGE.IT

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